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  • Apprendistato: entrato in vigore il nuovo Testo Unico
Dal 25 ottobre è entrato in vigore il nuovo Testo Unico finalizzato a sostenere la formazione e l’occupazione giovanile e con il quale viene rivista la legislazione in materia di apprendistato.
La nuova normativa definisce tre diverse tipologie di contratto:
  1. apprendistato per la qualifica professionale, destinato a giovani di almeno 15 anni e di durata non superiore ai tre anni, valido per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
  2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, finalizzato al conseguimento di una "qualificazione contrattuale"
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca, per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, di titoli di studio universitari o dell’alta formazione. Sono compresi anche i dottorati di ricerca e il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Le novità del Testo unico, oltre la semplificazione normativa e l’individuazione di procedure, requisiti e modalità di attuazione diverse per le tre diverse tipologie di apprendistato, riguardano la durata del contratto, il ruolo della contrattazione nazionale e l’innalzamento dell’età dell’apprendistato di primo livello. Il contratto di apprendistato non può avere durata superiore ai tre anni, con eccezione delle figure professionali dell’artigianato per cui il periodo di apprendistato può arrivare a cinque anni.
Il Testo Unico prevede, inoltre, un Piano Formativo individuale (Pfi) che rappresenta il cuore del nuovo contratto. Dovrà essere definito non oltre 30 giorni dalla stipulazione del contratto e prevede la presenza di un tutore aziendale con la possibilità di effettuare il percorso formativo, all’interno o all’esterno dell’impresa.

Il contratto di apprendistato resta un rapporto a scadenza, ossia con la possibilità di chiuderlo una volta terminato il periodo di formazione; invece, durante lo svolgimento del rapporto, il recesso resta possibile solo per giusta causa. In caso di licenziamento senza giustificazione è prevista l’applicazione di tutte le sanzioni della normativa vigente.

Per maggiori informazioni: www.apprendistato.regione.lazio.it
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